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Sezione: Liste di attesa

Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Liste di attesa

Murgia Reti Gas srl, operando nel settore della distribuzione gas naturale non si ritiene obbligata alla pubblicazione di quanto previsto dall’Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013.