La
delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di
seguito A.E.E.G.S.I.) n.40 del 2014 si pone come principale
obiettivo quello di accertare che l’impianto di utenza gas sia stato eseguito
nel rispetto della regola dell’arte (secondo l’art. 6 del D.M. n. 37/08) e sia
mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.
La delibera 40/2014 ha modificato gli allegati da utilizzare per la richiesta
di attivazione delle forniture gas, le procedure da seguire e ha esteso
l’obbligo di accertamento anche alle richieste di attivazione di impianti
modificati o trasformati:
- Impianti di utenza nuovi: in vigore dal 1° Aprile 2007, procedura modificata a decorrere dal 1° Luglio 2014
- Impianti di utenza modificati o riattivati: in vigore dal 1° Luglio 2014
- Impianti di utenza in esercizio: data che l’Autorità non ha ancora definito
Definizioni
Murgia è l’impresa distributrice ovvero l’azienda che esercita l’attività di distribuzione e di misura del gas;
Venditore è il soggetto che esercita l’attività di vendita del gas;
Impianto di utenza è il complesso costituito dall’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di riconsegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall’installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l’apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione e delle condense.
Impianti non soggetti ad accertamento
Sono esclusi dalle attività di accertamento della sicurezza post-contatore:
- gli impianti o parti d’impianto che utilizzano il gas per uso tecnologico
- gli impianti di utenza non modificati
Impianti soggetti ad accertamento
L’impresa distributrice prima dell’attivazione / riattivazione effettua gli accertamenti ai seguenti impianti:
- Attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi
- Impianti di utenza trasformati o modificati:
- all’attivazione o riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza trasformati (impianto precedentemente alimentato con altro tipo di gas);
- all’attivazione della fornitura di GPL a impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione;
- alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell’impresa di distribuzione;
- alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore su richiesta del cliente finale per variazione della portata termica complessiva dell’impianto;
- alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto;
- alla riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati.
Adempimenti per l’accertamento
Il
cliente finale richiede l’attivazione o la riattivazione della fornitura di un
impianto di utenza esclusivamente al venditore con il quale stipula o ha già in
essere il contratto di fornitura di gas.
Il Venditore, in occasione di richieste di attivazione o riattivazione della
fornitura ad impianti di utenza nuovi, trasformati o modificati fornisce al
cliente finale i seguenti documenti:
- l’allegato G/40, informazioni sulla procedura di attivazione o riattivazione della fornitura;
- l’allegato F/40 per i soli casi di richiesta di preventivo;
- l’allegato H/40, compilato nella sezione di competenza dal venditore, e da compilarsi a cura dal Cliente;
- l’allegato I/40, compilato nella sezione di competenza dal venditore e da compilarsi a cura della Ditta incaricata della messa in servizio dell’impianto di utenza.
In aggiunta alla documentazione di cui sopra, a seconda delle tipologie di impianto e di intervento effettuato dall’installatore sull’impianto interno del gas, è necessario ai fini dell’accertamento, presentare i documenti previsti sull’Allegato I/40.
Copertura dei costi per le attività di accertamento
Come previsto dalla Delibera 40/14 (art. 8.1) per le attività di accertamento è previsto l’addebito al netto delle imposte di un importo pari a:
- € 47 per impianti di potenza termica complessiva fino a 35 kW
- € 60 per impianti di potenza termica complessiva superiore a 35 kW e minore o uguale a 350 kW
- € 70 per impianti di potenza termica complessiva superiore a 350 kW.