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Verifiche impianti d’utenza

Per gli impianti di adduzione del gas, cioè le tubazioni che vanno dal contatore agli apparecchi utilizzatori, ai fini della sicurezza, deve essere accertata a cura dell’utente la tenuta delle tubature almeno una volta ogni 10 anni (norma UNI 1137). La verifica va affidata ad un operatore qualificato.

Più complessi e stringenti sono gli obblighi previsti per gli impianti termici.

In attuazione della Legge n. 10 del 10 gennaio 1991 per l’uso razionale dell’energia e il risparmio energetico, del D.Lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e del DPR n.74 del 16 aprile 2013, riguardanti l’efficienza energetica degli impianti termici di climatizzazione degli ambienti, sono previste operazioni periodiche di controllo e di manutenzione sull’efficienza degli impianti termici.

Il D.P.R. 74/2013 si applica per quelle regioni o province autonome che non si sono ancora dotate di regolamenti propri; la Regione Lombardia ha deliberato il DGR X/1118 del 20/12/2013 e a quello si fa riferimento per le province lombarde.

Ai sensi del DPR non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari e caminetti, quando all’interno dell’unità immobiliare la somma delle potenze nominali al focolare è inferiore ai 15kW; mentre per il DGR X/1118 la soglia di esenzione si abbassa a 5kW mantenendo la totale esclusione degli scaldacqua familiari.

Le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico devono:

  • essere affidate, dal proprietario o dal conduttore dell’impianto (inquilino o terzo responsabile), a ditte abilitate ai sensi del DM n. 37 del 22 gennaio 2008;
  • essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal costruttore dall’impresa installatrice o, qualora non siano disponibili tali istruzioni, conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal costruttore delle apparecchiature. Qualora non siano disponibili nemmeno le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità previste dalle norme UNI e CEI applicabili per lo specifico apparecchio, dispositivo o elemento;
  • essere riportate sull’apposito libretto d’impianto e nel rapporto di controllo di efficienza energetica

La cadenza degli interventi di controllo e di manutenzione è stabilita in subordine: dall’installatore, dalle istruzione del fabbricante degli apparecchi, secondo la periodicità prevista dalle norme UNI e CEI per lo specifico apparecchio o componente.

Il DPR 74/2013 prevede, per gli impianti termici con portata termica utile nominale maggiore di 10kW, l’esecuzione di controlli di efficienza energetica nell’occasione degli interventi di controllo e dell’eventuale manutenzione.

Al termine del controllo, l’operatore redige il rapporto di efficienza energetica di tipo 1. Una copia del rapporto è consegnata al responsabile dell’impianto da custodire col libretto d’impianto e una copia va spedita all’indirizzo stabilito dalla Regione o dalla Provincia Autonoma per l’aggiornamento del catasto degli impianti termici, con una cadenza di 4 anni per gli impianti termici di potenza inferiore a 100 kW e di 2 anni per impianti termici di potenza uguale o superiore a 100kW.

Il DGR X/1118 della Regione Lombardia per il controllo di efficienza energetica prevede una calendarizzazione diversa per l’esecuzione l’invio del rapporto di tipo 1, fissando un intervallo di 2 anni per gli impianti termici di potenza maggiore di 5kW e minore di 35kW e ogni anno per gli impianti termici di potenza uguale o superiore a 35kW.